Autorizzazione a pubblicare

L’autorizzazione a pubblicare riproduzioni di documenti o parte di essi viene rilasciata dal Direttore dell’Archivio di Stato dietro richiesta da compilarsi utilizzando l’apposito modulo corredato da bollo.

Richiesta autorizzazione a pubblicare

Procedura semplificata (Direzione Generale Archivi – Circolari 33/2017 e 39/2017)

Qualora le pubblicazioni non siano realizzate a scopo di lucro ovvero abbiano le seguenti caratteristiche:

-        se cartacee, abbiano una tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina non superiore a Euro 70,00 o siano periodici di natura scientifica,

-        se on line, siano pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento,

è applicabile la procedura semplificata che prevede l’invio di una semplice comunicazione al Direttore dell’Archivio di Stato del proposito di pubblicare l’immagine, fermo restando l’obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione.

Il richiedente sarà comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio di Stato per il rilascio delle copie ottenute.